Detrazioni Fiscali

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) pari al 65% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2015, come previsto in seguito alla pubblicazione (nel Supplemento Ordinario n°99 alla G.U. n°300 del 29/12/2014) della Legge 23 dicembre 2014 n°190 (Legge di Stabilità 2015).

Inoltre lo stesso decreto proroga fino al 31 dicembre 2015 le detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazioni edilizie. Nel caso di installazione di collettori solari fino al 31 dicembre 2015 vi è la possibilità di aderire anche al 50% della detrazione in quanto intervento finalizzato al risparmio energetico.

Le detrazioni fiscali, che nel caso degli impianti solari sono previste con tetto massimo di € 60.000, sono possibili in 10 rate fisse annuali dopo esibizione della necessaria documentazione.

Ogni informazione relativa alla procedura per ottenere la detrazione fiscale è disponibile su http://www.acs.enea.it/vademecum/.

Kloben da anni ha conseguito le certificazioni di prodotto necessarie (UNI EN 12975) e fornisce garanzia di prodotto come previsto dalle leggi e norme che regolamentano le detrazioni fiscali.

Nello specifico Kloben garantisce i collettori solari, gli accumuli e gli accessori elettrici ed elettronici tramite garanzia convenzionale stipulata direttamente con l’Utilizzatore finale all’atto dell’accensione impianto da parte di centro di assistenza autorizzato.

È cura del soggetto dichiarante ottenere un'asseverazione di conformità d'impianto con la documentazione suddetta da parte di tecnico abilitato, dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo fatturato e dichiarare all'ENEA in modo telematico l'avvenuta installazione.

Tutte le informazioni relative alla procedura si trovano al seguente indirizzo: efficienzaenergetica.acs.enea.it.
La dichiarazione online dell'intervento, dichiarazione obbligatoria per ottenere la detrazione fiscale, va effettuata previa registrazione al seguente indirizzo: http://finanziaria2015.enea.it/index.asp.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/09/2009 del decreto 6 agosto 2009 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono state apportate modifiche nella procedura a carico dei contribuenti che intendono richiedere la detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (caldaie, pompe di calore, infissi, impianti solari, cappotti termici...).
 

In particolare è stabilito che l'asseverazione del tecnico abilitato, necessaria per attestare la conformità dell'intervento di riqualificazione energetica ai requisiti richiesti, può essere:

  •     sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
  •     esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli
    edifici e relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni
    competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori.

Questo decreto non abolisce l'asseverazione del tecnico abilitato nel caso di riqualificazione energetica ma aumenta le figure che la possono redigere. Quindi oltre che da un professionista dotato di timbro che interviene dopo la fine dei lavori, ora l'asseverazione può essere scritta dal professionista direttore dei lavori su progetto d'impianto depositato o può essere anticipata su relazione del tecnico depositata assieme alla D.I.A.

Ricordiamo anche che l'installazione di un impianto solare è esente da D.I.A., come da d.lgs. n.115 del 30 maggio 2008.